Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Autorita' internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998
Art. 4 (Protocollo)
DI TIPO FINANZIARIO CONCESSE ALL'AUTORITA' Senza essere vincolata da alcun controllo, regolamentazione o moratoria finanziaria, l'Autorita' puo' liberamente:
- a)Acquistare qualsiasi moneta per mezzo delle vie autorizzate, detenerle e disporne;
- b)Detenere fondi, valori oro, metalli preziosi o valute da un paese all'altro, o all'interno di qualsiasi paese e convertire tutte le valute che detiene in qualsiasi altra moneta. 2. Nell'esercizio dei diritti che le sono concessi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorita' tiene debitamente conto di qualsiasi questione eventualmente fatta valere dal governo di tale o talaltro dei suoi Membri, sempre che ritenga di poter darvi seguito senza nuocere ai propri interessi.
Testo vigente dal 28 marzo 2006
