DI TIPO FINANZIARIO CONCESSE ALL'AUTORITA' Senza essere vincolata da alcun controllo, regolamentazione o moratoria finanziaria, l'Autorita' puo' liberamente:

  • a)Acquistare qualsiasi moneta per mezzo delle vie autorizzate, detenerle e disporne;
  • b)Detenere fondi, valori oro, metalli preziosi o valute da un paese all'altro, o all'interno di qualsiasi paese e convertire tutte le valute che detiene in qualsiasi altra moneta. 2. Nell'esercizio dei diritti che le sono concessi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorita' tiene debitamente conto di qualsiasi questione eventualmente fatta valere dal governo di tale o talaltro dei suoi Membri, sempre che ritenga di poter darvi seguito senza nuocere ai propri interessi.

Testo vigente dal 28 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;123~protocollo-art4 · fonte su Normattiva