All'onere derivante dall'applicazione della Convenzione 11 ottobre 1947 di cui all'art. 1 della presente legge, sara' fatto fronte con i fondi gia' stanziati al capitolo 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi futuri.

Testo vigente dal 6 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-11-21;1237~art3 · fonte del testo