[1]Art. XIX
[2]Nessuna delle clausole del presente Accordo dovra' intendersi come modifica all'obbligo di ogni persona di osservare le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e la partenza degli stranieri.
Testo vigente dal 25 marzo 1953
