[1]Art. XIX

[2]Nessuna delle clausole del presente Accordo dovra' intendersi come modifica all'obbligo di ogni persona di osservare le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e la partenza degli stranieri.

Testo vigente dal 25 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;124~artxix · fonte del testo