[1]di servizi
[2]Nell'ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo, e' vietata:
- a)qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;
- b)qualsiasi limitazione relativa all'ingresso e al soggiorno nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente Accordo per quanto riguarda:
- i)i cittadini degli Stati membri della Comunita' europea o della Svizzera prestatori di servizi e stabiliti sul territorio di una parte contraente diversa da quella del destinatario dei servizi;
- ii)i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalita', di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro di una parte contraente e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di un'altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1.
Testo vigente dal 11 dicembre 2000
