[1]Art. XX.
[2]Il presente Accordo sara' ratificato. Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Londra. L'Accordo entrera' in vigore il 15° giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
Testo vigente dal 25 marzo 1953
[1]Art. XX.
[2]Il presente Accordo sara' ratificato. Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Londra. L'Accordo entrera' in vigore il 15° giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
Testo vigente dal 25 marzo 1953
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1953-02-25;124~artxx · fonte del testo