ARTICOLO XIX RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI LOCALI E COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA' COMPETENTI 1. Fermi restando i loro privilegi e immunita', e' dovere di tutti coloro che godono di tali privilegi ed immunita' rispettare le leggi ed i regolamenti del paese ospitante. Essi hanno altresi' il dovere di non interferire con gli affari interni del paese ospitante. 2. Le Nazioni Unite collaboreranno in qualsiasi momento con le autorita' competenti nel rendere agevole il corso della giustizia, garantire il rispetto delle norme di polizia e prevenire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi, le immunita', le esenzioni e le agevolazioni concesse ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;62~memorandum-artxix · fonte su Normattiva