di persone detenute nella parte richiedente 1. Una persona detenuta nella Parte richiesta, citata a comparire nella Parte richiedente con finalita' di testimonianza, confronto, riconoscimento o per qualsiasi altra necessita' del procedimento, viene provvisoriamente trasferita nell'anzidetta ultima Parte a condizione che: a. manifesti espressamente il proprio consenso; b. la sua detenzione non sia suscettibile di essere prolungata dal trasferimento; c. la Parte richiedente si impegni a ritrasferirla non appena siano venute meno le ragioni del trasferimento e, in ogni caso, entro il termine fissato' dalla Parte richiesta. Tale termine puo' essere prorogato dalla Parte richiesta per giustificati motivi. 2. Il trasferimento puo' essere rifiutato se vi ostano ragioni imperative. 3. La persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente secondo le decisioni dell'autorita' giudiziaria della Parte richiesta.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;92~trattato-art11 · fonte su Normattiva