Art. 10 (Trattato)
DI PERSONE NELLO STATO RICHIEDENTE 1. Lo Stato richiesto esegue le domande intese ad ottenere la comparizione di persone, per mezzo di citazioni o altro, nello Stato richiedente. La persona che non compare non puo' essere sottoposta ad alcuna sanzione o misura obbligatoria da parte dello Stato richiesto. 2. Lo Stato richiedente rimborsa tutte le spese e paga tutte le indennita' previste dalla sua legge ai testimoni e periti che hanno ottemperato alla richiesta. Lo Stato richiesto puo', su richiesta dell'altro Stato, concedere degli anticipi.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
