' delle comunicazioni e lingue 1. Le Autorita' competenti per le comunicazioni, ai fini della presente Convenzione, sono per la Repubblica Italiana il Ministero di Grazia e Giustizia e per la Repubblica Popolare di Polonia il Ministero della Giustizia o la Procura Generale. Sono ammesse anche le comunicazioni per via diplomatica. Le domande di cui all'articolo 9 possono essere inoltrate anche tramite l'Organizzazione internazionale di Polizia Criminale (Interpol). 2. Non e' richiesta la traduzione delle domande e delle altre comunicazioni, ne' la legalizzazione degli atti e dei documenti trasmessi in originale o in copia autentica.

Testo vigente dal 18 giugno 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;193~convenzione-art16 · fonte su Normattiva