[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, con le seguenti modificazioni:

[9]All'art. 7, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente comma:

[10]« Con disposizione del regolamento previsto dall'art. 32 del presente decreto, saranno stabilite le esenzioni dall'obbligo di cui al comma precedente per le unita' immobiliari di minor reddito, da determinarsi secondo la categoria, la classe e la ubicazione degli immobili ».

[11]All'art. 8, il secondo e terzo comma, sono sostituiti dal seguente comma:

[12]« Per ciascuna categoria e classe e' determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento ».

[13]All'art. 9, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente comma:

[14]« La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria ».

[15]All'art. 9, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:

[16]« Per la prima formazione del catasto le unita' immobiliari saranno rilevate, per quanto riguarda la loro consistenza, con riferimento al 1° gennaio 1939-XVII ».

[17]All'art. 23, comma secondo, le parole « da elementi e circostanze di fatto », sono sostituite dalle seguenti: « da comprovate circostanze di fatto ».

[18]All'art. 28, e' aggiunto il seguente comma:

[19]« Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta ».

[20]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[21]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 11 agosto 1939-XVII

[22]VITTORIO EMANUELE

[23]Mussolini - Di Revel

[24]Visto, il Guardasigilli: Grandi.

Testo vigente dal 4 settembre 1939

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10347/2026

    20 aprile 2026

    In materia catastale, in caso di frazionamento di un edificio in distinte unità immobiliari, la tipologia originaria non si ripete automaticamente per ogni singola unità derivata, occorrendo comunque tener conto delle relative condizioni concrete e delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità medesime.

    Art. 1

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da RatioLegis.

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urn:nir:stato:legge:1939-08-11;1249~art1 · fonte del testo