[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, riguardante la revisione generale degli estimi dei terreni, con le seguenti modificazioni:

[9]Nell'art. 3, dopo le parole: «la quantita' dei prodotti», sono aggiunte le altre: «e dei mezzi di produzione».

[10]Nell'art. 6, alle parole: «salvo il diritto della rivalsa», sono sostituite le seguenti: «con diritto di rivalsa».

[11]Nell'art. 13, il comma terzo e' sostituito dal seguente:

[12]«Una nuova revisione, dopo quella di cui al primo comma, non puo' effettuarsi, se non trascorsi almeno dieci anni dalla precedente».

[13]Nell'art. 21, il primo comma e' sostituito dal seguente:

[14]«Ferme restando le altre disposizioni del testo unico di legge 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni, nonche' quelle del presente decreto e dell'art. 5, 2° comma, del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, l'art. 39 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e' sostituito dal seguente»:

[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[16]Data a San Rossore, addi' 29 giugno 1939-XVII

[17]VITTORIO EMANUELE

[18]Mussolini - Di Revel

[19]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Testo vigente dal 15 luglio 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-29;976~art1 · fonte del testo