Art. 13 — Quorum al Consiglio
1. Il quorum richiesto per le riunioni del Consiglio e' costituito dalla presenza della maggioranza dei membri produttori e dalla maggioranza dei membri consumatori, con riserva che i membri presenti abbiano almeno i due terzi del numero totale dei voti della loro categoria. 2. Se il quorum, definito al paragrafo 1 del presente articolo, non viene raggiunto il giorno stesso della sessione ne' il giorno dopo, il quorum e' costituito per i giorni successivi della sessione dalla presenza della maggioranza dei membri produttori e della maggioranza dei membri consumatori, con riserva che i membri presenti abbiano la maggioranza del numero totale dei voti della loro categoria. 3. Ogni membro rappresentato conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 11 viene considerato come presente.
Testo vigente dal 13 aprile 1985
