[1]Cooperazione con altre organizzazioni
[2]1. Il Consiglio adotta tutte le disposizioni del caso per procedere a consultazioni o cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, e con l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura e le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite nonche' le organizzazioni intergovernative del caso. 2. Il Consiglio, tenuto debito conto del particolare ruolo svolto dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, tiene al corrente tale organizzazione, in modo adeguato, delle proprie attivita' e dei propri programmi di lavoro. 3. Il Consiglio puo' inoltre adottare tutte le disposizioni del caso per mantenere contatti effettivi con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei negozianti e dei fabbricanti di cacao.
Testo vigente dal 23 agosto 1975
