Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sui legni tropicali
Art. 18 — Conti finanziari
1. Vengono istituiti due conti:
- a)il conto amministrativo;
- b)il conto speciale. 2. Il Direttore esecutivo e' responsabile della gestione di detti conti ed il Consiglio prevede nel suo regolamento interno le disposizioni necessarie.
Testo vigente dal 13 aprile 1985
