1. Il Consiglio stabilisce strette relazioni con le organizzazioni intergovernative, governative e non governative appropriate, per contribuire affinche' dei dati e informazioni recenti e attendibili siano disponibili riguardo a tutti i fattori relativi ai legni tropicali. L'Organizzazione, in collaborazione con dette organizzazioni, raccoglie, classifica e se necessario pubblica, per quanto concerne la produzione, l'offerta, il commercio, gli stock, il consumo e i prezzi di mercato dei legni tropicali, nonche' i settori connessi, le statistiche necessarie al funzionamento del presente Accordo. 2. I membri comunicano, per quanto lo consente la loro legislazione nazionale ed entro un termine ragionevole, le statistiche e le informazioni richieste dal Consiglio concernenti i legni tropicali. 3. Il Consiglio fa predisporre tutti gli studi necessari sulle tendenze e sui problemi a breve ed a lungo termine del mercato mondiale dei legni tropicali. 4. Il Consiglio vigila affinche' le informazioni comunicate dai membri non vengano utilizzate in modo da pregiudicare il segreto delle operazioni dei privati o delle societa' che producono, trasformano e commerciano legni tropicali.

Testo vigente dal 13 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125~art27 · fonte su Normattiva