Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sui legni tropicali
Art. 26 — Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base
Quando il Fondo comune entrera' in funzione, l'Organizzazione si avvarra' pienamente delle facilitazioni del secondo conto di detto Fondo comune, conformemente ai principi enunciati nell'Accordo relativo all'istituzione del Fondo comune per i prodotti di base.
Testo vigente dal 13 aprile 1985
