[1]Non puo' essere fatta alcuna riserva per quanto riguarda una qualunque delle disposizioni del presente Accordo.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno apposto le loro firme sotto il presente Accordo alle date indicate.

[3]FATTO a Ginevra il diciotto novembre millenovecentottantatre, i testi del presente Accordo in arabo, francese, inglese, russo e spagnolo facenti ugualmente fede. Il testo facente fede in cinese sara' redatto dal depositario e sottoposto all'adozione di tutti i firmatari e agli Stati ed organizzazioni intergovernative che avranno aderito al presente Accordo.

Testo vigente dal 13 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125~art43 · fonte su Normattiva