[1]Non puo' essere fatta alcuna riserva per quanto riguarda una qualunque delle disposizioni del presente Accordo.
[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno apposto le loro firme sotto il presente Accordo alle date indicate.
[3]FATTO a Ginevra il diciotto novembre millenovecentottantatre, i testi del presente Accordo in arabo, francese, inglese, russo e spagnolo facenti ugualmente fede. Il testo facente fede in cinese sara' redatto dal depositario e sottoposto all'adozione di tutti i firmatari e agli Stati ed organizzazioni intergovernative che avranno aderito al presente Accordo.
Testo vigente dal 13 aprile 1985
