[1]Perquisizioni e sequestri

[2]1. La Parte richiesta, nei limiti di quanto consentito dal suo diritto interno, da' esecuzione a domande per effettuare perquisizioni e sequestri relative ad una procedura penale nella Parte richiedente. 2. L'autorita' competente della Parte richiesta che ha dato esecuzione ad una domanda di perquisizioni e sequestri fornisce le relative informazioni nei modi richiesti dalla Parte richiedente. 3. La Parte richiesta fornisce informazioni nelle forme indicate dalla Parte richiedente relativamente all'esito di una perquisizione, nonche' in relazione al luogo, alle circostanze di un sequestro e alla conseguente custodia di quanto sequestrato. 4. La Parte richiedente osserva le condizioni eventualmente stabilite dalla Parte richiesta relativamente al materiale sequestrato e consegnato alla Parte richiedente.

Testo vigente dal 30 ottobre 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125~art20 · fonte su Normattiva