[1]Consegna di documenti ed altri atti disponibili al pubblico
[2]1. La Parte richiesta, su domanda, fornisce alla Parte richiedente copie di documenti o atti disponibili al pubblico. 2. La Parte richiesta, su domanda, - nel rispetto del suo diritto interno - puo' fornire alla Parte richiedente copie di documenti o atti in possesso di ministeri o altri uffici governativi che non sono disponibili al pubblico.
Testo vigente dal 30 ottobre 2018
