[1]Consegna di documenti ed altri atti disponibili al pubblico

[2]1. La Parte richiesta, su domanda, fornisce alla Parte richiedente copie di documenti o atti disponibili al pubblico. 2. La Parte richiesta, su domanda, - nel rispetto del suo diritto interno - puo' fornire alla Parte richiedente copie di documenti o atti in possesso di ministeri o altri uffici governativi che non sono disponibili al pubblico.

Testo vigente dal 30 ottobre 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125~art19 · fonte su Normattiva