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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, riguardante le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle Ferrovie dello Stato, con le seguenti modificazioni:
[8]All'art. 2, n. 9:
[9]«9° agli ex-deputati al Parlamento che abbiano esercitato il mandato almeno per tre legislature o per dieci anni completi e non siano cessati dalla carica per dimissioni.
[10]«Viene tuttavia conservata, ad personam la carta di libera circolazione agli ex-deputati, che ne abbiano fino ad ora usufruito».
[11]Allo stesso art. 2, n. 13:
[12]«13° a due membri dell'Amministrazione della Croce Rossa Italiana, e a due membri dell'Amministrazione del Sovrano Militare Ordine di Malta, indicati dalle rispettive presidenze».
[13]All'art. 12, comma 1°:
[14]«I senatori del Regno e i deputati al Parlamento hanno diritto annualmente a otto biglietti gratuiti di prima classe, a quattro di seconda classe di viaggio semplice da e per qualunque stazione delle Ferrovie dello Stato, per uso esclusivo delle seguenti persone: moglie, discendenti, genitori, fratelli, sorelle, sia del parlamentare che della moglie, coniugi dei fratelli e sorelle medesimi, suoceri, suocere, generi, nuore, zii del parlamentare o della moglie, nipoti, domestici, istitutrici e maggiordomi; e inoltre a dodici buoni per il trasporto gratuito del bagaglio validi ognuno per venticinque chilogrammi. E' escluso un diverso uso dei biglietti predetti, fatta eccezione per il caso di persone che accompagnino il senatore o deputato per motivi di salute».
[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[16]Data a San Rossore, addi' 10 luglio 1926.
[17]VITTORIO EMANUELE.
[18]Mussolini - Ciano - Volpi.
[19]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 27 luglio 1926 al 4 settembre 1929
