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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, riguardante le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle Ferrovie dello Stato, con le seguenti modificazioni:

[8]All'art. 2, n. 9:

[9]«9° agli ex-deputati al Parlamento che abbiano esercitato il mandato almeno per tre legislature o per dieci anni completi e non siano cessati dalla carica per dimissioni.

[10]«Viene tuttavia conservata, ad personam la carta di libera circolazione agli ex-deputati, che ne abbiano fino ad ora usufruito».

[11]Allo stesso art. 2, n. 13:

[12]«13° a due membri dell'Amministrazione della Croce Rossa Italiana, e a due membri dell'Amministrazione del Sovrano Militare Ordine di Malta, indicati dalle rispettive presidenze».

[13]All'art. 12, comma 1°:

[14]«I senatori del Regno e i deputati al Parlamento hanno diritto annualmente a otto biglietti gratuiti di prima classe, a quattro di seconda classe di viaggio semplice da e per qualunque stazione delle Ferrovie dello Stato, per uso esclusivo delle seguenti persone: moglie, discendenti, genitori, fratelli, sorelle, sia del parlamentare che della moglie, coniugi dei fratelli e sorelle medesimi, suoceri, suocere, generi, nuore, zii del parlamentare o della moglie, nipoti, domestici, istitutrici e maggiordomi; e inoltre a dodici buoni per il trasporto gratuito del bagaglio validi ognuno per venticinque chilogrammi. E' escluso un diverso uso dei biglietti predetti, fatta eccezione per il caso di persone che accompagnino il senatore o deputato per motivi di salute». 1

[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[16]Data a San Rossore, addi' 10 luglio 1926.

[17]VITTORIO EMANUELE.

[18]Mussolini - Ciano - Volpi.

[19]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 2 agosto 1929, n. 1479, convertito senza modificazioni dalla L. 30 dicembre 1929, n. 2295, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli on. Senatori del Regno ed agli on. Deputati al Parlamento e' accordato annualmente, in aumento alle concessioni di viaggio previste dall'art. 12 della legge 10 luglio 1926, n. 1257, un supplemento di tre biglietti gratuiti di 1° classe, valido ciascuno per un viaggio di sola andata, per ogni foglio convivente ed a carico".

Testo in vigore dal 4 settembre 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 settembre 1929

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1926 al 4 settembre 1929.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 2 agosto 1929, n. 1479, convertito senza modificazioni dalla L. 30 dicembre 1929, n. 2295, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli on. Senatori del Regno ed agli on. Deputati al Parlamento e' accordato annualmente, in aumento alle concessioni di viaggio previste dall'art. 12 della legge 10 luglio 1926, n. 1257, un supplemento di tre biglietti gratuiti di 1° classe, valido ciascuno per un viaggio di sola andata, per ogni foglio convivente ed a carico".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-10;1257~art1 · fonte del testo