[1]Allegato
[2]TRATTATO PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
[3]TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE.
[4]La Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo della assistenza giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue:
[5]ARTICOLO I
[6]OGGETTO DELL'ASSISTENZA
[7]1. Ciascuna Parte si impegna a prestare all'altra Parte, in conformita' con le disposizioni del presente Trattato, la piu' ampia assistenza per i procedimenti penali condotti da una Autorita' giudiziaria nella Parte richiedente. Ai fini del presente Trattato, per Autorita' giudiziaria debbono intendersi gli organi abilitati, secondo l'ordinamento della Parte richiedente, a promuovere gli atti che costituiscono assistenza giudiziaria internazionale secondo le disposizioni di seguito previste.
[8]2. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di atti giudiziari, l'interrogatorio di indagati o imputati, lo svolgimento di attivita' di acquisizione probatoria, il trasferimento a fini probatori di persone private della liberta' personale a seguito di decisione giudiziaria, l'informazione sui precedenti penali delle persone e la comunicazione delle condanne penali pronunciate nei confronti dei cittadini dell'altra Parte.
[9]3. L'assistenza non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della liberta' personale ne' l'esecuzione di condanne.
[10]4. Ciascuna Parte puo' richiedere all'altra informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza.
Testo vigente dal 24 giugno 2010
