1. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute per la prestazione dell'assistenza. 2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente le spese concernenti il trasferimento nel suo territorio di persone detenute e lo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta. Sono a carico della Parte richiedente anche le spese di cui al paragrafo 2 dell'Art. 8.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;126~trattato-art16 · fonte su Normattiva