1. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute per la prestazione dell'assistenza. 2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente le spese concernenti il trasferimento nel suo territorio di persone detenute e lo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta. Sono a carico della Parte richiedente anche le spese di cui al paragrafo 2 dell'Art. 8.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
