- 1)Le spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono a carico dello Stato Ricevente tranne le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato Trasferente.
- 2)Lo Stato Ricevente puo', tuttavia, chiedere o tentare di recuperare tutto o parte dei costi di trasferimento dalla persona condannata o da altra fonte.
Testo vigente dal 29 ottobre 2012
