1. Sono a carico della Parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione dell'assistenza. 2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente le spese relative al trasferimento nel suo territorio di persone detenute, le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta, nonche' le spese indicate nel paragrafo 2 dell'art. 7 della presente Convenzione. Tali spese sostenute nel territorio della Parte richiesta sono anticipate da quest'ultima.

Testo vigente dal 9 aprile 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;57~convenzione-art15 · fonte su Normattiva