1. Sono a carico della Parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione dell'assistenza. 2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente le spese relative al trasferimento nel suo territorio di persone detenute, le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta, nonche' le spese indicate nel paragrafo 2 dell'art. 7 della presente Convenzione. Tali spese sostenute nel territorio della Parte richiesta sono anticipate da quest'ultima.
Testo vigente dal 9 aprile 2008
