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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]- E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi, con la seguente modificazione:

[9]Il testo dell'art. 14 e' sostituito dal seguente:

[10]«Il credito dello stato per la tassa di trasporto non corrisposta a norma del presente decreto e' privilegiato sulla generalita' dei mobili del debitore.

[11]«Tale privilegio ha lo stesso grado del privilegio stabilito dall'art. 1957 del Codice civile, al quale e' tuttavia posposto».

[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[13]Data a Roma, addi' 28 maggio 1936 - Anno XIV

[14]VITTORIO EMANUELE

[15]MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL - BENNI

[16]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo in vigore dal 6 luglio 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1936-05-28;1260~art1 · fonte del testo