[1]CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA CONCERNENTE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE.

[2]LA REPUBBLICA ITALIANA e LA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA

[3]Desiderando disciplinare l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, nel rispetto dei principi della sovranita' e dell'indipendenza nazionale, dell'eguaglianza dei diritti, del vantaggio reciproco e della non ingerenza negli affari interni, hanno deciso di concludere la presente convenzione e a tale scopo hanno nominato quali loro plenipotenziari:

[4]Il Presidente della Repubblica italiana: l'on. prof. Giuseppe MEDICI, Ministro degli affari esteri;

[5]Il Consiglio di Stato della Repubblica socialista di Romania: il sig. George MACOVESCU, Ministro degli affari esteri, i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[6]Articolo 1

[7]1. I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godono sul territorio dell'altra Parte contraente dello stesso trattamento dei propri cittadini per quanto riguarda la protezione giuridica dei loro diritti personali e patrimoniali. 2. I cittadini di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di rivolgersi liberamente e senza restrizioni alle autorita' giudiziarie ed alle istituzioni dell'altra Parte contraente nella cui competenza, in conformita' della propria legislazione, rientrano cause civili o penali, possono far valere i propri diritti e interessi di fronte a queste, avanzare richieste e introdurre azioni alle stesse condizioni previste per i propri cittadini.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art1 · fonte su Normattiva