1. Le decisioni giudiziarie pronunciate in materia civile sul territorio di una delle Parti contraenti sono riconosciute sul territorio dell'altra Parte se rispondono alle condizioni seguenti:

  • a)la decisione sia stata pronunciata da una autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 13 della presente convenzione;
  • b)la parte soccombente sia comparsa in giudizio o sia stata regolarmente citata secondo la legge dello Stato sul cui territorio la decisione e' Stata pronunciata;
  • c)la decisione abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge della Parte contraente in cui e' stata pronunciata;
  • d)la decisione non contenga alcuna disposizione che pregiudichi la sovranita', la sicurezza e non sia contraria all'ordine pubblico dello Stato in cui si chiede il riconoscimento;
  • e)fra le stesse parti e sul medesimo oggetto non sia stata pronunciata dalla autorita' giudiziaria della Parte contraente richiesta una decisione definitiva;
  • f)nessuna autorita' giudiziaria dello Stato richiesto sia stata investita da una istanza tra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione della domanda avanti alla autorita' giudiziaria che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento. 2. Per "decisioni giudiziarie", ai sensi del presente capitolo, si intendono anche le disposizioni relative al risarcimento dei danni o alle restituzioni contenute in una sentenza penale.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art12 · fonte su Normattiva