La notificazione degli atti e l'esecuzione delle commissioni rogatorie potranno essere rifiutate per i motivi di cui agli articoli 4 e 11 della convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954, nonche' quando siano contrarie all'ordine pubblico della Parte contraente richiesta.
Testo vigente dal 29 aprile 1975
