La notificazione degli atti e l'esecuzione delle commissioni rogatorie potranno essere rifiutate per i motivi di cui agli articoli 4 e 11 della convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954, nonche' quando siano contrarie all'ordine pubblico della Parte contraente richiesta.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art10 · fonte su Normattiva