1. Le notificazioni di atti giudiziali e stragiudiziali e le commissioni rogatorie saranno eseguite conformemente alle disposizioni della convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954, fatte salve le disposizioni del presente capitolo. 2. Le disposizioni del paragrafo precedente non escludono la possibilita' per le Parti contraenti di notificare direttamente, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari, atti giudiziali o stragiudiziali ai loro cittadini, se questi accettano la notificazione.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art7 · fonte su Normattiva