L'autorita' richiesta puo' rifiutare di eseguire una commissione rogatoria qualora questa sia di natura tale da portare pregiudizio alla sicurezza o all'ordine pubblico del Paese in cui l'esecuzione deve aver luogo, o se nello Stato richiesto essa non rientra nelle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 21 maggio 1971
