L'autorita' richiesta puo' rifiutare di eseguire una commissione rogatoria qualora questa sia di natura tale da portare pregiudizio alla sicurezza o all'ordine pubblico del Paese in cui l'esecuzione deve aver luogo, o se nello Stato richiesto essa non rientra nelle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art41 · fonte su Normattiva