[1]di eseguire una commissione rogatoria

[2]1. L'autorita' giudiziaria richiesta puo' rifiutare di eseguire una commissione rogatoria qualora tale esecuzione sia di natura tale da portare pregiudizio alla sicurezza o all'ordine pubblico del Paese in cui l'esecuzione deve aver luogo, o se nello Stato richiesto essa non rientri nelle competenze dell'autorita' giudiziaria. 2. Nel caso in cui la commissione rogatoria non venga eseguita, l'autorita' richiesta informera' immediatamente l'autorita' richiedente, indicando i motivi della mancata esecuzione.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619~art19 · fonte su Normattiva