In materia civile e' commerciale, esclusa quella del fallimento e del concordato preventivo, le sentenze rese dalle autorita' giudiziarie in Italia o in Libano hanno l'efficacia di cosa giudicata sul territorio dell'altro Paese, se rispondono alle seguenti condizioni:

  • a)che la decisione sia stata pronunciata da una autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 4 della presente convenzione, salvo rinuncia espressa dagli interessati a tale giurisdizione nei limiti in cui tale rinuncia e' ammessa;
  • b)che la parte soccombente sia comparsa o sia stata regolarmente citata. Tuttavia, nel caso in cui la parte soccombente non si trovi nel territorio dello Stato nel quale la decisione e' pronunciata, il termine di comparizione non dovra' essere inferiore a novanta (90) giorni;
  • c)che la decisione abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge del Paese in cui e' stata pronunciata;
  • d)che la decisione non sia contraria all'ordine pubblico del Paese nel quale e' richiesta la sua esecuzione; ne ad una decisione giudiziaria pronunciata in detto Paese, e possieda nei confronti di quest'ultima l'autorita' di cosa giudicata;
  • e)che nessuna autorita' giudiziaria dello Stato richiesto sia stata investita da una istanza fra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione della domanda avanti alla giurisdizione che ha pronunciato la decisione di cui si chiede l'esecuzione.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art3 · fonte su Normattiva