• 1)Le decisioni vengono riconosciute ed eseguite in presenza delle seguenti condizioni:
  • a)la decisione ha valore di cosa giudicata ed ha forza esecutiva a norma delle leggi della Parte richiedente;
  • b)l'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la decisione era competente nel procedimento ai sensi dell'articolo 26;
  • c)la parte soccombente e' stata citata regolarmente e in tempo utile a norma delle leggi della Parte richiedente;
  • d)per la stessa controversia, tra le medesime parti non e' gia' stata emanata una sentenza definitiva dalle autorita' giudiziarie della Parte richiesta o presso tali autorita' non e' pendente un procedimento sulla stessa controversia iniziato anteriormente all'introduzione del procedimento davanti alle autorita' giudiziarie della Parte richiedente;
  • e)il riconoscimento e l'esecuzione non sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.
  • 2)Nella decisione sul riconoscimento e l'esecuzione la Parte richiesta si limita a stabilire se ricorrano le condizioni previste dal comma 1 del presente articolo e dell'articolo 27.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188~art25 · fonte su Normattiva