Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data
Art. 25 — Condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione
- 1)Le decisioni vengono riconosciute ed eseguite in presenza delle seguenti condizioni:
- a)la decisione ha valore di cosa giudicata ed ha forza esecutiva a norma delle leggi della Parte richiedente;
- b)l'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la decisione era competente nel procedimento ai sensi dell'articolo 26;
- c)la parte soccombente e' stata citata regolarmente e in tempo utile a norma delle leggi della Parte richiedente;
- d)per la stessa controversia, tra le medesime parti non e' gia' stata emanata una sentenza definitiva dalle autorita' giudiziarie della Parte richiesta o presso tali autorita' non e' pendente un procedimento sulla stessa controversia iniziato anteriormente all'introduzione del procedimento davanti alle autorita' giudiziarie della Parte richiedente;
- e)il riconoscimento e l'esecuzione non sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.
- 2)Nella decisione sul riconoscimento e l'esecuzione la Parte richiesta si limita a stabilire se ricorrano le condizioni previste dal comma 1 del presente articolo e dell'articolo 27.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
