[1]da usare

[2]1. Le richieste di assistenza giudiziaria, nonche' i documenti ad esse allegati, sono redatti nella lingua della Parte contraente richiedente e sono corredati di traduzione nella lingua della Parte contraente richiesta. 2. La traduzione e' certificata conforme da un traduttore ufficiale, dalla Rappresentanza diplomatica o dall'Ufficio consolare della Parte contraente richiedente.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art12 · fonte su Normattiva