[1]da usare
[2]1. Le richieste di assistenza giudiziaria, nonche' i documenti ad esse allegati, sono redatti nella lingua della Parte contraente richiedente e sono corredati di traduzione nella lingua della Parte contraente richiesta. 2. La traduzione e' certificata conforme da un traduttore ufficiale, dalla Rappresentanza diplomatica o dall'Ufficio consolare della Parte contraente richiedente.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
