1. Fatte salve le disposizioni relative all'estradizione, tutte le comunicazioni tra le Parti contraenti, previste dalla presente convenzione, si effettueranno per il tramite dei Ministeri della giustizia. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente non escludono la possibilita' per le Parti contraenti di comunicare tra loro per la via diplomatica.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art4 · fonte su Normattiva