Se l'estradizione e' richiesta in concorso da piu' Stati per lo stesso fatto o per fatti diversi, lo Stato richiesto decide, tenuto conto di tutte le circostanze, ed in particolare della relativa gravita' e del luogo ove i reati sono stati commessi, delle rispettive date delle domande, della nazionalita' della persona estradanda e della possibilita' di una ulteriore estradizione a un altro Stato.
Testo vigente dal 11 settembre 1981
