1. A domanda della Parte contraente richiedente, la Parte contraente richiesta trasmettera':
- a)gli oggetti che possono essere utili quali mezzi di prova nel processo penale; tali oggetti vengono trasmessi anche nel caso in cui l'estradizione non possa avere luogo per morte, fuga o altri motivi;
- b)gli oggetti che in modo certo provengano dal reato o siano serviti a commetterlo. La consegna degli oggetti si esegue dietro verbale di ricezione. 2. Se gli oggetti richiesti siano necessari alla Parte contraente richiesta, in un processo penale, questi potranno essere trattenuti provvisoriamente o consegnati a condizione che vengano restituiti. 3. I diritti della Parte contraente richiesta o di terzi sopra tali oggetti sono riservati. Gli oggetti sui quali esistano detti diritti verranno restituiti alla Parte contraente richiesta nel minore tempo possibile.
Testo vigente dal 29 aprile 1975
