1. Ciascuna Parte contraente autorizza, dietro richiesta il transito sul proprio territorio delle persone estradate all'altra Parte contraente da un terzo Stato. 2. La richiesta di autorizzazione per detto transito va trasmessa e decisa secondo le stesse norme previste per la richiesta di estradizione. 3. Le Parti contraenti non sono obbligate ad autorizzare il transito delle persone la cui estradizione non puo' avere luogo conformemente alla presente convenzione.
Testo vigente dal 29 aprile 1975
