• 1)Il testimone o il consulente, quale che sia la sua cittadinanza, che a seguito di citazione comunicatagli dalla Parte richiesta compare dinanzi ad una autorita' giudiziaria della Parte richiedente, non puo' essere perseguito penalmente o arrestato per un reato che egli abbia commesso prima di varcare il confine della Parte richiedente, ne' potra' essere eseguita nei suoi confronti alcuna sentenza penale in precedenza emanata.
  • 2)Un testimone o consulente perde la protezione di cui al comma precedente se non ha lasciato il territorio della Parte richiedente entro 5 giorni dalla data in cui gli sia stato comunicato che la sua presenza non e' piu' necessaria, salvo che il prolungarsi della permanenza sia dovuto a cause indipendenti dalla sua volonta'.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188~art13 · fonte su Normattiva