Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data
Art. 13 — Protezione dei testimoni e degli esperti
- 1)Il testimone o il consulente, quale che sia la sua cittadinanza, che a seguito di citazione comunicatagli dalla Parte richiesta compare dinanzi ad una autorita' giudiziaria della Parte richiedente, non puo' essere perseguito penalmente o arrestato per un reato che egli abbia commesso prima di varcare il confine della Parte richiedente, ne' potra' essere eseguita nei suoi confronti alcuna sentenza penale in precedenza emanata.
- 2)Un testimone o consulente perde la protezione di cui al comma precedente se non ha lasciato il territorio della Parte richiedente entro 5 giorni dalla data in cui gli sia stato comunicato che la sua presenza non e' piu' necessaria, salvo che il prolungarsi della permanenza sia dovuto a cause indipendenti dalla sua volonta'.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
