[1]1. La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati al Cairo al piu' presto possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. 3. Ciascuno dei due Stati potra' denunciare la Convenzione mediante notifica scritta. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui e' stata notificata all'altro Stato.

[2]IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTA a Roma il 2 aprile 1974 in duplice esemplare nelle lingue italiana e araba, i due testi facenti egualmente fede.

[4]Per la Repubblica italiana Per la Repubblica Araba d'Egitto MARIO ZAGARI FAKHRI M. ABDEL NABI

[5]Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619~art25 · fonte su Normattiva