Art. 13 (Protocollo)
Le Parti si scambieranno, conformemente alle procedure definite nell'articolo 14, le informazioni scientifiche e tecniche sulle ricerche in corso o previste e sui risultati conseguiti. Esse coordineranno, quanto piu' possibile, le loro ricerche. Si sforzeranno, inoltre, di definire di concerto o di standardizzare i metodi scientifici da applicarsi nella scelta, gestione e sorveglianza delle aree protette.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
