Le Parti si scambieranno, conformemente alle procedure definite nell'articolo 14, le informazioni scientifiche e tecniche sulle ricerche in corso o previste e sui risultati conseguiti. Esse coordineranno, quanto piu' possibile, le loro ricerche. Si sforzeranno, inoltre, di definire di concerto o di standardizzare i metodi scientifici da applicarsi nella scelta, gestione e sorveglianza delle aree protette.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;127~protocollo-art13 · fonte su Normattiva