1. Nell'applicazione dei principi di cooperazione definiti negli articoli 12 e 13, le Parti invieranno all'Organizzazione:

  • a)dati comparabili che permettano di seguire l'evoluzione biologica dell'ambiente mediterraneo;
  • b)relazioni, pubblicazioni e informazioni scientifiche, amministrative e giuridiche, in particolare: - sulle misure prese dalle Parti, conformemente al Protocollo, per assicurare la protezione delle aree protette; - sulle specie presenti nelle aree protette; - sugli eventuali pericoli che minacciano tali aree, che possano provenire in particolare dalle fonti di inquinamento che sfuggono al loro controllo. 2. Le Parti designeranno dei responsabili per le aree protette. Detti responsabili si riuniranno almeno una volta ogni due anni per esaminare le questioni di interesse comune e, in particolare, per proporre raccomandazioni sulle informazioni scientifiche, amministrative e giuridiche nonche' sulla standardizzazione e il trattamento dei dati.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;127~protocollo-art14 · fonte su Normattiva