FACOLTATIVO DI ESTRADIZIONE 1. L'estradizione puo' essere rifiutata:

  • a)se il fatto per il quale e' domandata e' stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato tale dalla legge della Parte stessa;
  • b)se il fatto per il quale e' domandata e' stato commesso fuori dal territorio delle Parti e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilita' del reato in questione quando e' commesso fuori dal proprio territorio.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;127~trattato-art4 · fonte su Normattiva