Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992
Art. 4 (Trattato)
FACOLTATIVO DI ESTRADIZIONE 1. L'estradizione puo' essere rifiutata:
- a)se il fatto per il quale e' domandata e' stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato tale dalla legge della Parte stessa;
- b)se il fatto per il quale e' domandata e' stato commesso fuori dal territorio delle Parti e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilita' del reato in questione quando e' commesso fuori dal proprio territorio.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
