1. Se gli scarichi provenienti da un corso d'acqua che attraversa i territori di una o piu' Parti, o costituisce una frontiera tra di loro, rischiano di provocare l'inquinamento dell'ambiente marino della zona del Protocollo, le Parti interessate, rispettando, ciascuna per cio' che la concerne, le disposizioni del presente Protocollo, sono invitate a cooperare in vista di assicurarne l'applicazione integrale. 2. Una Parte non puo' essere considerata responsabile dell'inquinamento avente origine dal territorio di uno Stato che non e' parte contraente. Tuttavia, la Parte contraente si sforzera' di cooperare con il detto Stato al fine di rendere possibile l'integrale applicazione del Protocollo.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;128~protocollo-art11 · fonte su Normattiva