Art. 5 (Protocollo)
1. Le Parti si impegnano ad eliminare l'inquinamento di origine terrestre della zona del Protocollo causato dalle sostanze elencate nell'allegato I al presente Protocollo. 2. A tal fine elaborano e applicano, congiuntamente o individualmente a seconda dei casi, i programmi e le misure necessarie. 3. Questi programmi e misure comprendono particolarmente norme comuni di emissione e norme d'impiego. 4. Le norme ed i calendari di applicazione per la messa in opera dei programmi e delle misure volte ad eliminare l'inquinamento di origine terrestre sono fissate dalle Parti e riesaminate periodicamente, se necessario ogni due anni, per ciascuna delle sostanze elencate nell'allegato I, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 15 del presente Protocollo.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
