Art. 6 (Protocollo)
1. Le Parti si impegnano a ridurre rigorosamente l'inquinamento di origine terrestre della zona del Protocollo causato dalle sostanze o fonti elencate nell'allegato II al presente Protocollo. 2. A tal fine, elaborano e applicano, congiuntamente o individualmente a seconda dei casi, i programmi e le misure appropriate. 3. Gli scarichi sono strettamente subordinati alla concessione, da parte delle autorita' nazionali competenti, di una autorizzazione che tenga debitamente conto delle disposizioni dell'allegato III al presente Protocollo.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
