Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 16 dicembre 2009. 427 parole tolte, 20 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 giugno 1942-XX n. 696, recante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, con le seguenti modificazioni:
tolto: All'art. 4, dopo il quarto comma, sono inseriti i commi seguenti: « L'integrazione di tassa prevista dal presente articolo non e' peraltro dovuta, quando sia provato che l'attivita', cui il provvedimento amministrativo si riferisce, e' venuta a cessare totalmente entro i1 31 agosto 1942-XX.
tolto: « Per conseguire l'esonero dalla detta integrazione gli interessati devono presentare documentata istanza al competente Ufficio del registro entro il 31 dicembre 1942-XXI. Sulla detta istanza decide l'intendente di finanza.
tolto: Nel caso in cui l'istanza sia respinta, il pagamento integrativo della tassa deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di notificazione della decisione dell'intendente di finanza.
tolto: I numeri 58, 59, 61 e 62 della tabella allegato A sono sostituiti come segue:
tolto: Parte di provvedimento in formato grafico
tolto: La terza nota al numero 64 della tabella allegato A e' sostituita come segue: « La licenza scade al 31 dicembre di ciascun anno. La rinnovazione puo' essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno ».
tolto: Alle note apposte al numero 74 della tabella allegato A e' aggiunta la segnente: « Per gli impianti di condutture elettriche regolarmente autorizzati non e' dovuta altra tassa sugli atti di sottomissione consenso o benestare delle competenti autorita' per l'attraversamento o l'appoggio sui beni indicati nell'art. 120 del citato testo unico ».
tolto: La seconda nota al n. 83 della tabella allegato A e' sostituita come segue: « Per il rilascio dell'atto di nazionalita' o del passavanti provvisorio alle navi maggiori e per il rilascio della licenza alle navi minori ed ai galleggianti non sono dovuti i diritti, di cui agli articoli 31 a 34 e 42 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti riguardanti la marina mercantile, modificata dal Regio decreto 23 marzo 1923-I, n. 830 ».
tolto: Il numero 96 della tabella allegato A e' sostituito come segue:
tolto: Parte di provvedimento in formato grafico
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a San Rossore, addi' 18 ottobre 1942-XX
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - DI REVEL
tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1288~art1 · fonte del testo