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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

[2]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[3]Articolo unico.

[4]E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 giugno 1942-XX n. 696, recante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, con le seguenti modificazioni:

[5]All'art. 4, dopo il quarto comma, sono inseriti i commi seguenti: « L'integrazione di tassa prevista dal presente articolo non e' peraltro dovuta, quando sia provato che l'attivita', cui il provvedimento amministrativo si riferisce, e' venuta a cessare totalmente entro i1 31 agosto 1942-XX.

[6]« Per conseguire l'esonero dalla detta integrazione ((gli interessati devono presentare documentata istanza al competente Ufficio del registro entro il 31 dicembre 1942-XXI)). Sulla detta istanza decide l'intendente di finanza.

[7]Nel caso in cui l'istanza sia respinta, il pagamento integrativo della tassa deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di notificazione della decisione dell'intendente di finanza.

[8]I numeri 58, 59, 61 e 62 della tabella allegato A sono sostituiti come segue:

[9]Parte di provvedimento in formato grafico

[10]La terza nota al numero 64 della tabella allegato A e' sostituita come segue: « La licenza scade al 31 dicembre di ciascun anno. La rinnovazione puo' essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno ».

[11]Alle note apposte al numero 74 della tabella allegato A e' aggiunta la segnente: « Per gli impianti di condutture elettriche regolarmente autorizzati non e' dovuta altra tassa sugli atti di sottomissione consenso o benestare delle competenti autorita' per l'attraversamento o l'appoggio sui beni indicati nell'art. 120 del citato testo unico ».

[12]La seconda nota al n. 83 della tabella allegato A e' sostituita come segue: « Per il rilascio dell'atto di nazionalita' o del passavanti provvisorio alle navi maggiori e per il rilascio della licenza alle navi minori ed ai galleggianti non sono dovuti i diritti, di cui agli articoli 31 a 34 e 42 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti riguardanti la marina mercantile, modificata dal Regio decreto 23 marzo 1923-I, n. 830 ».

[13]Il numero 96 della tabella allegato A e' sostituito come segue:

[14]Parte di provvedimento in formato grafico

[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[16]Data a San Rossore, addi' 18 ottobre 1942-XX

[17]VITTORIO EMANUELE

[18]MUSSOLINI - DI REVEL

[19]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 novembre 1942

Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1942 al 27 novembre 1942. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

« Per conseguire l'esonero dalla detta integrazione gli interessati devono presentare documentata istanza al competente Ufficio del registro entro il 31 tolto: ottobre 1942-XX aggiunto: dicembre 1942-XXI. Sulla detta istanza decide l'intendente di finanza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1288~art1 · fonte del testo