[1]della reciprocita'
[2]1. Le condizioni generali relative all'istituzione ed all'esercizio delle linee di trasporto marittime e terrestri che si svolgono fra le aree di cui all'articolo 1 del presente Accordo sono basate, sotto ogni aspetto, sul principio della reciprocita'. 2. Tuttavia ciascuna delle Parti contraenti ha facolta' di provvedere in tutto o in parte all'esercizio dalle proprio linee indipendentemente dal fatto che l'altra Parte si avvalga o meno della facolta' di esercitare le proprie linee corrispondenti.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
