[1]della reciprocita'

[2]1. Le condizioni generali relative all'istituzione ed all'esercizio delle linee di trasporto marittime e terrestri che si svolgono fra le aree di cui all'articolo 1 del presente Accordo sono basate, sotto ogni aspetto, sul principio della reciprocita'. 2. Tuttavia ciascuna delle Parti contraenti ha facolta' di provvedere in tutto o in parte all'esercizio dalle proprio linee indipendentemente dal fatto che l'altra Parte si avvalga o meno della facolta' di esercitare le proprie linee corrispondenti.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art15 · fonte su Normattiva